Diploma o Attestato di credito formativo
Questo articolo nasce dall’esigenza di fare chiarezza in riferimento alle diverse tipologie dei percorsi didattici previsti per gli allievi con disabilità e la validità del conseguimento del titolo di studio.
Nel primo ciclo di istruzione, per quanto possa essere significativa la personalizzazione della progettazione didattica, la validità dell’itinerario formativo non è compromessa. Il decreto 62/17, infatti, dispone lo svolgimento di prove d’esame “differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma”. Le prove, anche se differenziate, hanno comunque valore equivalente, per cui l’alunno consegue il “Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione”, comunemente detto “Diploma di licenza media”. Soltanto nel caso in cui l’alunno non si presenti all’esame gli viene rilasciato un attestato di credito formativo.
Sezione 8.2 – del modello PEI – Progettazione disciplinare scuola primaria
Sezione 8.2 – del modello PEI – Progettazione disciplinare scuola secondaria di primo grado
Le cose cambiano per gli allievi con disabilità che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, ciclo in cui sono previsti tre tipologie di percorsi didattici:
- Ordinario – con obiettivi didattici e criteri di valutazione del tutto uguali a quelli della classe (sebbene possa essere contemplato l’uso di qualche strumento compensativo e misura dispensativa).
- Personalizzato (per prove equipollenti) – gli obiettivi riguardano i nuclei fondanti della disciplina, sono quindi riconducibili alla progettazione didattica della classe e sono previsti adattamenti e facilitazioni tali da non compromettere l’equipollenza.
- Differenziato – gli obiettivi non sono conformi alla progettazione didattica della classe, in questo caso si possono contemplare obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo.
Sezione 8.2 – del modello PEI – Progettazione disciplinare scuola secondaria di secondo grado
La scelta di uno dei tre percorsi vale sia per gli studenti con necessità di sostegno molto elevato che per quelli con necessità di sostegno lieve in base ai bisogni educativo-didattici individuati.
Nel caso di PEI con percorso didattico A o B, lo studente consegue il “Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi della formazione secondaria superiore”, comunemente detto “Diploma di maturità”. Il diploma è un requisito fondamentale per accedere a molte opportunità di lavoro (anche per accedere a concorsi della Pubblica Amministrazione) e a corsi di laurea universitari o a percorsi di formazione professionale. Nel caso di PEI con percorso didattico differenziato, opzione C, lo studente consegue un attestato di credito formativo, anche se tale opzione è indicata per una sola disciplina.
Di seguito mi occuperò specificatamente dei percorsi didattici B e C per meglio comprenderne le differenze e le implicazioni.
PERCORSO B – Personalizzato (per prove equipollenti)
La programmazione riconducibile ai nuclei fondanti della disciplina conforme ai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti è prevista dall’art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001.
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili alla progettazione della classe è possibile prevedere:
- un “programma personalizzato”, che preveda strumenti compensativi e misure dispensative;
- un “programma minimo”, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
- un “programma equipollente” con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).
Per il percorso B, in base ai bisogni educativi speciali dell’allievo, è possibile prevedere:
- facilitazioni per rendere maggiormente accessibile la prova tramite, ad esempio, la scomposizione graduale delle difficoltà e una loro possibile attenuazione, senza che siano eliminate in modo consistente (presentazione con linguaggio più semplice, assenza di doppie negazioni, utilizzo di immagini, …)
- strumenti compensativi e misure dispensative fra cui utilizzo di apparecchiature informatiche, software di scrittura digitale con strumenti di correzione ortografica, schemi, mappe, formulari, calcolatrice, dispensa dallo studio mnemonico, ….
- tempi più lunghi nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94)
- modalità di verifiche diverse, il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. invece che domande aperte, possono essere previste prove strutturate come risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
- contenuti riferiti ai nuclei fondanti della disciplina nel rispetto dell’equipollenza, il Consiglio di Classe, entro il 15 Maggio, predispone una prova studiata ad hoc o trasforma le prove del Ministero in sede d’esame (anche la mattina stessa) allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi per il rilascio del diploma (commi 7 e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, art. 16 L. 104/92, parere del Consiglio di Stato n. 348/91, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94).
PERCORSO C – Differenziato
La locuzione “PEI differenziato”, presente nell’OM 90/2001, specie all’articolo 15, comma 6, trae origine dalla sentenza della Corte Costituzionale n.215/87 e dalla conseguente circolare ministeriale n. 262/88, richiamata nell’OM 90/2001 all’articolo 15 comma 4, riconosce agli allievi con disabilità, anche a quelli con necessità di sostegno intensivo, il diritto alla frequenza delle scuole superiori e viene seguito il principio del “diritto allo studio”, ma non anche del rilascio del “titolo di studio”.
Il Percorso C viene adottato quando la differenza, rispetto alla progettazione didattica della classe, è rilevante e la semplificazione adottata determina una riduzione eccessiva della complessità concettuale, una decurtazione consistente o addirittura l’eliminazione dal compito di richieste che possono essere troppo onerose per l’allievo. In questo caso, gli obiettivi disciplinari sono stilati da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, in collaborazione con il docente di sostegno. In caso di percorso didattico differenziato, gli studenti vengono valutati relativamente e unicamente agli obiettivi individuati nel PEI.
Per la programmazione differenziata è necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01) che può opporsi la prima volta che viene proposta l’opzione C (in tal caso lo studente deve seguire la programmazione di classe) ma non negli anni successivi dopo che questa sia stata condivisa e approvata una prima volta.
È possibile, per contro, che su richiesta della famiglia, gli studenti che seguono un percorso didattico differenziato – Percorso C – possano passare al percorso personalizzato con prove equipollenti – Percorso B – se il Consiglio di classe si esprime in modo favorevole, in caso contrario, lo studente è tenuto al superamento di prove integrative.
Per gli allievi che seguono un Piano Educativo Individualizzato Differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).
Gli studenti con disabilità che seguono un percorso differenziato possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite, utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).
Gli alunni di terza classe degli istituti professionali possono frequentare lezioni ed attività della classe successiva sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del credito formativo (art. 15, comma 4, O.M. n. 90 del 21/5/01).
Tali percorsi, successivi alla classe terza, possono essere svolti senza il possesso del diploma di qualifica.
Tabella riportata alla fine della Sezione 8 – del modello PEI – della scuola secondaria di secondo grado
Viste le implicazioni dei diversi percorsi didattici in riferimento al conseguimento del “titolo di studio”, alla fine della sezione 8 del modello PEI per la scuola superiore di secondo grado, è presente una tabella in cui viene specificato, in modo riassuntivo, la tipologia di programmazione seguita dallo studente con disabilità.
Bibliografia
Cottini, L., Munaro, C., Costa, F. (2024). Il Nuovo PEI su base ICF: Guida alla compilazione – I Modelli e le Linee Guida dal Decreto Interministeriale 182 del 29/12/2020 al DI 153 del 01/08/2023 commentati e arricchiti con strumenti ed esempi in prospettiva bio-psico-sociale e pedagogica. Firenze: Giunti EDU.
Riferimenti normativi
Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 – Diritto di frequenza degli studenti con disabilità nella scuola superiore
Parere del Consiglio di Stato n. 348/91- Quesito in materia di valutazione degli allievi con disabilità, nelle scuole secondarie di secondo grado
L. 5 febbraio 1992 n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza e i diritti delle persone con disabilità
D.P.R. 24 febbraio 94 – Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitaria locale in materia di allievi con disabilità.
D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
D.M. 25 maggio 95 n. 170 – Ripartizione delle dotazioni organiche provinciali tra le classi di concorso
O.M. 21 maggio 2001 n. 90 – Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – Anno scolastico 2000-2001
D.L.vo 13 aprile 2017 n. 62 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
D.I. 1° agosto 2023 n. 153 correttivo del D.I. 182/20
D.L.vo 3 maggio 2024 n. 62 Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
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