Diploma o Attestato di credito formativo Questo articolo nasce dall’esigenza di fare chiarezza in riferimento alle diverse tipologie dei percorsi didattici previsti per gli allievi con disabilità e la validità del conseguimento del titolo di studio. Nel primo ciclo di istruzione, per quanto possa essere significativa la personalizzazione della progettazione didattica, la validità dell’itinerario formativo non è compromessa. Il decreto 62/17, infatti, dispone lo svolgimento di prove d’esame “differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma”. Le prove, anche se differenziate, hanno comunque valore equivalente, per cui l’alunno consegue il “Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione”, comunemente detto “Diploma di licenza media”. Soltanto nel caso in cui l’alunno non si presenti all’esame gli viene rilasciato un attestato di credito formativo.   Sezione 8.2 - del modello PEI - Progettazione disciplinare scuola primaria    Sezione 8.2 - del modello...